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Prevenzione della Corruzione

L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Chi può segnalare

  • dipendenti dell'Ordine;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ordine.

Cosa si può segnalare

La normativa è chiara nell’indicare la tutela dell’interesse della pubblica amministrazione come principio cardine dell’intero istituto. Il perseguimento di questo interesse primario comporta che vengano considerate segnalazioni legittime quelle relative a reati o anche mere irregolarità che contrastino con un interesse pubblico.
Rientrano tra i fatti segnalabili tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all’interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività di un ente. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.


L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://ordinedeifarmacistiprovinciadiudine.whistleblowing.it/#/ 

o in alternativa, direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità indicate all'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 

 

Qui è disponibile l'informativa privacy per il segnalatore

 

Se la segnalazione riguarda condotte illecite dello stesso RPCT, la stessa va inoltrata direttamente ad ANAC con le modalità indicate all'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 

 

 



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33100 Udine (UD)

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